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Capo V - Gestione patrimoniale

Art. 31 - Beni
I beni dell'Ente si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del Codice Civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

Art. 32 - Inventario dei beni immobili
Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare:
a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati i l'ufficio o organo cui sono affidati;
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
e) gli eventuali redditi.

Art. 33 - Consegnatari dei beni immobili
I beni immobili sono dati in consegna ad agenti, i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'Ente dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.
La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario all'uopo incaricato.

Art. 34 - Classificazione dei beni mobili
I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
a) mobili, arredi, macchine d'ufficio;
b) materiale bibliografico;
c) strumenti tecnici, attrezzature in genere, automezzi ed altri mezzi di trasporto;
d) altri beni mobili.

Art. 35 - Inventario dei beni mobili
L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie;
b) il luogo in cui si trovano;
c) la quantità o il numero;
d) la classificazione "nuovo", "usato", "fuori uso";
e) il valore.
I mobili e le macchine sono valutabili per il prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.
Le aliquote di deperimento stabilite dal Comitato esecutivo su proposta del Direttore trovano annualmente evidenziazione nell'apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale.
L'inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi registri cronologici o da schedari tenuti da impiegati all'uopo incaricati.

Art. 36 - Consegnatari dei beni mobili
I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna, con apposito verbale ad agenti responsabili.
In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni.
Il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonché dal funzionario che assiste alla consegna.
Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'Ente e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che ne abbia ottenuto formale discarico.

Art. 37 - Carico e scarico dei beni mobili
I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile.
Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti al fine della redazione del verbale di scarico.
L'Ufficio competente, sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Art. 38 - Chiusura annuale degli inventari
Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.
Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dagli agenti responsabili, entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, all'ufficio competente per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture..

Art. 39 - Ricognizione dei beni mobili
Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dieci al rinnovo degli inventari.

Art. 40 - Materiale di consumo
Il consegnatario provvede alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.
Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni emesse dal competente ufficio ed alle bollette di consegna dei fornitori.
I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli servizi sono effettuati mediante richiesta dei rispettivi dirigenti.

Art. 41 - Automezzi
I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:
a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal dirigente responsabile che dispone il servizio;
b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al motivo risultante dal libretto di marcia.
Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente ufficio.

Art. 42 - Scritture contabili
I sistemi di scritture finanziarie e patrimoniali, e i sistemi di elaborazione automatica dei relativi dati sono quelli previsti dagli artt.72,73, e 74 del D.P.R. 18/12/79, n. 696.

Art. 43 - Servizio di cassa interno
Il Consiglio dell'Ente può autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa interno.
L'incarico di cassiere è conferito dal Direttore, ad un impiegato di ruolo per una durata non superiore a 3 anni ed è rinnovabile.
L'incarico di cassiere può cumularsi con quello di consegnatario.
Il cassiere è dotato all'inizio di ciascun esercizio finanziario, con delibera del Comitato Esecutivo, di apposito fondo, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.
Con il fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, di automezzi e per l'acquisto di giornali, nonché di pubblicazioni periodiche e simili per importi non superiori a £. 3.000.000.
Sul fondo possono altresì gravare gli acconti per spese di viaggio ed indennità di missione.
Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del Direttore.

Art. 44 - Riscossione per delega
Il cassiere può essere delegato a riscuotere e a dare quietanza degli stipendi e delle altre competenze dovute ai dipendenti dell'Ente e da pagarsi a mezzo assegni circolari non trasferibili, ovvero in contanti quando l'emissione dei predetti assegni non sia possibile, evidenziando in apposito registro le relative operazioni di riscossione e di pagamento.
E' ammessa la facoltà da parte del dipendente di richiedere il pagamento dello stipendio e delle competenze mediante accreditamento ad un conto corrente bancario intestato a suo nome.
Il cassiere non può tenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate nel presente e nel precedente articolo.

Art. 45 - Scritture del cassiere
Il Cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate, a pagine numerate e munite di timbro d'ufficio nonché della dichiarazione del Direttore attestante il numero delle pagine di cui il registro stesso si compone.
E' in facoltà del Cassiere tenere separati partitari, le cui risultanze devono essere giornalmente riportate sul registro di cassa.
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