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una Cascata di Natura
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Capo II - Organi e relative attribuzioni

Art. 4 - Organi
Sono organi dell'Ente:
1. Il Presidente
2. Il Consiglio del Parco
3. Il Comitato Esecutivo
4. Il Collegio dei revisori.

Art. 5 - Compiti ed attribuzioni del Presidente
Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta  Regionale.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne indirizza e coordina l'attività ed adotta tutti gli atti di governo che non rientrano nelle competenze del Consiglio e del Comitato Esecutivo, e d esercita le seguenti funzioni a lui attribuite dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto:
a) Convoca e presiede il Consiglio del Parco ed il Comitato Esecutivo, determinandone gli argomenti da trattare;
b) Adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso, nella prima riunione successiva alla loro adozione;
c) Adotta direttive ai fini della migliore attuazione degli obiettivi, dei piani, programmi e delle altre deliberazioni del Consiglio del Parco e del Comitato Esecutivo, nonché per il miglioramento della funzionalità e dell'imparzialità dell'Amministrazione;
d) Emana direttive in materia di rapporti con l'Unione Europea, con altri organismi internazionali, nazionali e regionali, con le organizzazioni degli imprenditori, con gli organismi di informazione;
e) Promuove con ogni adeguata iniziativa, lo sviluppo economico dell'area di competenza.


Art. 6 - Competenze ed attribuzioni del Vicepresidente
Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio del Parco, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e adotta tutti i provvedimenti amministrativi che per delega del Presidente sono attribuiti alla sua competenza;

Art. 7 - Competenze ed attribuzioni del Consiglio del Parco
Il Consiglio del Parco composto in conformità a quanto stabilito dalla l.r. 09.08.1988, n. 14, preposto alle attività di programmazione e di indirizzo, delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente, in particolare:
a) statuto e regolamento interno di funzionamento;
b) bilancio preventivo e bilancio consuntivo;
c) piano territoriale del Parco di cui agli artt. 17 e 18 della l.r. 14/88;
d) programma pluriennale economico sociale di cui all'art. 19 della l.r. 14/88;
e) programma annuale di intervento di cui all'art. 27 della l.r. 14/88;
f) regolamento del parco di cui all'art.10 della l.r. 14/88;
g) organizzazione e funzionamento di uffici e servizi e disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente;
h) acquisizione ed alienazione del patrimonio immobiliare.
Oltre a ciò,
- delibera, previo parere del collegio dei revisori dei conti, sulla inesigibilità dei crediti;
- delibera il programma triennale delle opere da realizzare, di cui all'art. 3 della l.r. 29.4.85 n. 21, così come sostituito dall'art. 18 della l.r. 12.1.1993 n. 10, stabilendone le priorità e provvedendo alle eventuali modifiche;
- designa propri componenti per la partecipazione a commissioni, collegi e comitati;
- promuove studi ed iniziative atte a favorire la conoscenza, il miglioramento e lo sviluppo del Parco;
- ratifica i provvedimenti adottati dal Comitato esecutivo nei casi di urgenza;
- si pronuncia sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte per iniziativa del Presidente;
- adotta il regolamento per la utilizzazione del simbolo del Parco da parte di soggetti che svolgono attività produttive, commerciali, turistiche e sportive, compatibili con le finalità del Parco stesso;
- adotta eventuali modifiche allo statuto da assumersi con il voto favorevole dei 4/5 dei componenti il Consiglio;
- delibera su tutti gli altri affari attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- delibera i limiti di somma entro cui i lavori e le provviste possono essere eseguiti in economia;
- delibera sulle transazioni e sulle liti attive e passive.
La partecipazione al Consiglio del Parco è gratuita. Ai componenti del Consiglio del Parco o loro delegati non compete a nessun titolo alcuna forma di rimborso spese o trattamento di missione.

Art. 8 - Convocazione del Consiglio del Parco
Il Consiglio del Parco si riunisce, almeno due volte l'anno, per determinazione del Presidente o di chi ne fa le veci o su richiesta motivata di un quinto dei componenti del Consiglio o del Collegio dei Revisori dei Conti, quest'ultimo limitatamente alle questioni di proprio competenza.
L'avviso di convocazione, con la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e degli affari da trattare, deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e d, in caso di urgenza, almeno 48 ore prima della adunanza.
L'avviso di convocazione è recapitato, a mezzo raccomandata postale (PEC) a ciascun Consigliere presso la sede dell'Ente Locale che rappresenta.
E' ammessa, nei casi di urgenza, la convocazione a mezzo fax o e-mail.
Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte da un dipendente con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, nominato dal Presidente.
Il segretario redige i verbali delle adunanze che, approvati nella stessa o successiva adunanza, vengono sottoscritti dal Presidente e dal segretario medesimo.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
L'avviso di convocazione deve essere pubblicato all'albo pretorio dell'Ente Parco lo stesso giorno in cui viene inviato ai Consiglieri.

Art. 9 - Validità delle adunanze
Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica; la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Per la validità delle deliberazioni, anche nella seduta di prosecuzione, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Diritto di accesso
Il diritto di accesso costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Possono esercitare tale diritto tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. La relativa istanza di accesso deve essere sempre motivata.

Art. 11 - Competenze ed attribuzioni del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo, ex comma 9 dell'art. 9 bis della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98, è composto dal Presidente del Parco, dal Dirigente del Servizio dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste competente per territorio, in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale e da un componente eletto dal Consiglio del Parco, in rappresentanza delle istituzioni locali, anche non facente parte dello stesso e comunque di alta e comprovata competenza nella salvaguardia della natura e dell'ambiente.
Il Comitato esecutivo, ai sensi del comma 13 dell'art. 9 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, dura in carica cinque anni ed i relativi componenti possono essere confermati una sola v olta. Partecipa ai lavori del Comitato esecutivo il Direttore dell'Ente Parco, senza diritto di voto.
Il Comitato Esecutivo:
- adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio del Parco, nei casi di comprovata urgenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio del Parco;
- esegue le deliberazioni del Consiglio del Parco;
- cura i rapporti con enti e associazioni ai fini della salvaguardia del Parco;
- bandisce i concorsi per i posti in organico, approva le graduatorie e provvede all'immissione in ruolo dei vincitori;
- rilascia le autorizzazioni e le concessioni relative all'esercizio di attività funzionali alla fruizione culturale, turistica e sportiva nell'ambito del Parco (art. 8, ultimo comma l.r. 14/88);
- approva i progetti di opere e ne stabilisce le modalità di appalto;
- autorizza il Presidente alla sottoscrizione di contratti per opere, forniture e servizi;
- delibera il conferimento ad enti o esperti degli incarichi per studi o prestazioni professionali;
- concede, con apposite convenzioni, l'utilizzazione del simbolo del Parco a soggetti, singoli od associati, secondo le modalità e le forme previste nell'apposito regolamento;
- stabilisce, su proposta del Direttore, le aliquote di deperimento per la valutazione dei beni mobili e delle macchine e dispone la cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso;
- esercita ogni altra competenza non attribuita al Consiglio del Parco.
Note al testo – comma 1 così modificato dal D.A. n. 306/GAB del 19.09.2017, attuativo del comma 4 dell'art. 39 della legge regionale 7  maggio 2015, n. 9, come sostituito dall'art. 21 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20.

Art. 12 - Convocazione e validità delle adunanze del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è convocato per determinazione del Presidente, Il Comitato Esecutivo è convocato per determinazione del Presidente, previo avviso da spedire almeno 48 ore prima dell'adunanza, eccetto che nei casi di urgenza;
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I verbali delle sedute sono redatti dal funzionario, cui sono attribuite le funzioni di Segretario del Consiglio;
Dal Comitato Esecutivo decadono i componenti che non rivestono più la qualifica di consiglieri del Parco.

Art. 13 - Competenze ed attribuzioni del Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa e contabile - finanziaria dell'Ente.
Il Collegio dei Revisori può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio del Parco.
Il Collegio riferisce almeno semestralmente al Presidente dell'Ente ed all'Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente sull'attività di controllo concernente l'attività dell'Ente;
I Revisori non possono far parte di commissioni o comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Ente, né ricevere incarichi di studio o di consulenza;
In particolare il Collegio dei Revisori esercita le seguenti funzioni:
a) Esamina il bilancio di previsione quello consuntivo da trasmettere all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente unitamente alle proprie relazioni contenenti, fra l'altro, per il bilancio di previsione, le valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese e, per il bilancio consuntivo, l'attestazione sulla corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili, nonché le valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione;
b) Esegue almeno una volta ogni trimestre una verifica alla cassa ed ai valori dell'Ente o da questo ricevuti in cauzione ed alle scritture del cassiere; analoga verifica effettua nel caso di cambiamento del cassiere. Le verifiche effettuate devono constare da apposito verbale;
c) Può in qualsiasi momento, chiedere al Presidente dell'Ente notizie e chiarimenti sull'andamento della gestione e su determinati atti di essa;
d) Esprime parere sulla inesigibilità dei crediti.
Il Collegio dei Revisori esercita ogni altra attività prevista dalla legislazione vigente.

Art. 14 - Convocazione del Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente del Collegio con un preavviso da spedire almeno 48 ore prima, salvo i casi d'urgenza.
I revisori possono esercitare le attribuzioni del collegio, anche singolarmente.
Il Collegio, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale della collaborazione degli uffici dell'Ente.

Art. 15 - Il Comitato Tecnico Scientifico
Per effetto dell'art. 11, comma 30, della l.r. 26/2012, il Comitato Tecnico Scientifico dell'Ente parco, previsto dall'art. 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 è soppresso e tutte le funzioni da questo esercitate sono svolte dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. Le materie per le quali è obbligatorio il parere e la natura del parere sono determinate dalle disposizioni contenute nella l.r. 9 agosto 1988, n. 14.

Art. 16 - Convocazione del Comitato Tecnico Scientifico
"abrogato" per effetto dell'art. 30 della Legge regionale 9 maggio 2012, n. 26

Art. 17 - Indennità di presenza
Le indennità spettanti al Presidente ed ai Revisori dei conti sono stabilite dalla Legge.

Art. 18 - Missioni
Al Presidente ed ai Revisori dei conti che per ragioni del loro mandato si rechino in missione, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, secondo quanto previsto dalle norme nazionali, regionali e dai regolamenti interni, adottati conformemente alle vigenti norme in materia. Agli stessi competono, altresì, le anticipazioni previste dalle leggi regionali. La liquidazione del rimborso delle spese di missione è fatta su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione relativa alle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e della dichiarazione sulla durata della missione stessa.
Regione SiciliaPAI SiciliaDistretto Taormina-Etna
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