Capo VI - I contratti
Art. 46 - Norme generali
Alle opere, alle forniture, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede secondo il vigente Codice dei contratti pubblici e delle leggi comunitarie, statali e regionali, al Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ed ai regolamenti interni.
Art. 47 - Trattativa privata
"abrogato"
Art. 48 - Forme contrattuali
"abrogato"
Art. 49 - Casi particolari di ricorso al sistema in economia
Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo:
- le provviste ed i lavori in caso di rescissione e risoluzione di contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto;
- le provviste per accessori non previste dal contratto in corso di esecuzione e per i quali l'Ente non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;
- i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte.