Capo V - Gestione patrimoniale
Art. 31 - Beni
1. I beni dell'Ente si distinguono in immobili
e mobili secondo le norme del Codice Civile.
2. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme
contenute nei successivi articoli.
Art. 32 - Inventario dei beni immobili
1. Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare:
a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati i l'ufficio o organo
cui sono affidati;
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati
catastali e la rendita imponibile;
c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
e) gli eventuali redditi.
Art. 33 - Consegnatari dei beni immobili
1. I beni immobili sono dati in consegna ad agenti, i quali sono personalmente
responsabili dei beni loro affidati nonché di qualsiasi danno che possa
derivare all'Ente dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le
norme di contabilità generale dello Stato.
2. La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra
chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante,
con l'assistenza di un funzionario all'uopo incaricato.
Art. 34 - Classificazione dei beni
mobili
1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
a) mobili, arredi, macchine d'ufficio;
b) materiale bibliografico;
c) strumenti tecnici, attrezzature in genere, automezzi ed altri mezzi di trasporto;
d) altri beni mobili.
Art. 35 - Inventario dei beni mobili
1. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie;
b) il luogo in cui si trovano;
c) la quantità o il numero;
d) la classificazione "nuovo", "usato", "fuori uso";
e) il valore.
2. I mobili e le macchine sono valutabili per il prezzo di acquisto, ovvero
di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.
3. Le aliquote di deperimento stabilite dal Comitato esecutivo su proposta
del Direttore trovano annualmente evidenziazione nell'apposito fondo del passivo
della situazione patrimoniale.
4. L'inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi
registri cronologici o da schedari tenuti da impiegati all'uopo incaricati.
Art. 36 - Consegnatari dei beni mobili
1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali
di consumo, sono dati in consegna, con apposito verbale ad agenti responsabili.
2. In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo
previa materiale ricognizione dei beni.
3. Il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello
subentrante, nonché dal funzionario che assiste alla consegna.
4. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato
presso l'Ente e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna,
sino a che ne abbia ottenuto formale discarico.
Art. 37 - Carico e scarico dei beni
mobili
1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico
emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di
reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato
a conoscenza degli agenti al fine della redazione del verbale di scarico.
3. L'Ufficio competente, sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico,
provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
Art. 38 - Chiusura annuale degli inventari
1. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.
2. Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dagli agenti responsabili,
entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, all'ufficio competente
per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.
Art. 39 - Ricognizione dei beni mobili
1. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni
mobili ed almeno ogni dieci al rinnovo degli inventari.
Art. 40 - Materiale di consumo
1. Il consegnatario provvede alla tenuta di idonea contabilità a
quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede,
supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.
2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni emesse
dal competente ufficio ed alle bollette di consegna dei fornitori.
3. I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli servizi sono effettuati mediante
richiesta dei rispettivi dirigenti.
Art. 41 - Automezzi
1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando
che:
a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal dirigente responsabile
che dispone il servizio;
b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante
rilascio di appositi buoni in relazione al motivo risultante dal libretto di
marcia.
2. Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto
che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per
la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente
ufficio.
Art. 42 - Scritture contabili
1. I sistemi di scritture finanziarie e patrimoniali, e i sistemi
di elaborazione automatica dei relativi dati sono quelli previsti dagli
artt.72,73, e 74 del D.P.R. 18/12/79, n. 696.
Art. 43 - Servizio di cassa interno
1. Il Consiglio dell'Ente può autorizzare l'istituzione di
un servizio di cassa interno.
2. L'incarico di cassiere è conferito dal Direttore, ad un impiegato
di ruolo per una durata non superiore a 3 anni ed è rinnovabile.
3. L'incarico di cassiere può cumularsi con quello di consegnatario.
4. Il cassiere è dotato all'inizio di ciascun esercizio finanziario,
con delibera del Comitato Esecutivo, di apposito fondo, reintegrabile durante
l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.
5. Con il fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle
minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione
di mobili e locali, delle spese postali, di automezzi e per l'acquisto di giornali,
nonché di pubblicazioni periodiche e simili per importi non superiori
a £. 3.000.000.
6. Sul fondo possono altresì gravare gli acconti per spese di viaggio
ed indennità di missione.
7. Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere con il fondo a
disposizione senza l'autorizzazione del Direttore.
Art. 44 - Riscossione per delega
1. Il cassiere può essere delegato a riscuotere e a dare quietanza
degli stipendi e delle altre competenze dovute ai dipendenti dell'Ente
e da pagarsi a mezzo assegni circolari non trasferibili, ovvero in contanti
quando l'emissione dei predetti assegni non sia possibile, evidenziando
in apposito registro le relative operazioni di riscossione e di pagamento.
2. E' ammessa la facoltà da parte del dipendente di richiedere il pagamento
dello stipendio e delle competenze mediante accreditamento ad un conto corrente
bancario intestato a suo nome.
3. Il cassiere non può tenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate
nel presente e nel precedente articolo.
Art. 45 - Scritture del cassiere
1. Il Cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di
cassa da lui effettuate, a pagine numerate e munite di timbro d'ufficio
nonché della dichiarazione del Direttore attestante il numero
delle pagine di cui il registro stesso si compone.
2. E' in facoltà del Cassiere tenere separati partitari, le cui risultanze
devono essere giornalmente riportate sul registro di cassa. |
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