Capo IV - Gestione finanziaria
Art. 23 - Esercizio
finanziario
1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha la durata
di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria ha per oggetto le entrate e le spese per l'attuazione
dei compiti istituzionali, nonché quelle attinenti al funzionamento
dell'Ente, la cui esecuzione si svolge in base al bilancio annuale di previsione
da redigere in conformità alle norme di cui agli artt.2, comma 1°,
2°, 3° e 4° - e 3 del D.P.R. 18 settembre 1979, n. 696.
3. I Bilanci di previsione, annuale e triennale, sono adottati dal Consiglio
entro il 31 ottobre di ogni anno ed inviati all'Assessorato Regionale del Territorio
ed Ambiente per l'approvazione.
4. Quando l'approvazione del bilancio non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio
cui lo stesso si riferisce, l'Amministrazione Vigilante può autorizzare,
per non oltre quattro mesi, la gestione provvisoria del bilancio deliberato
dall'Ente, limitatamente, per ogni mese, a un dodicesimo della spesa prevista
da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove
si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.
5. Quando l'adozione del bilancio non è effettuabile per cause di forza
maggiore, l'Ente può effettuare spese, limitatamente per ogni mese,
ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo dell'ultimo bilancio
approvato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti
di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.
Art. 24 - Fondo di riserva
1. Nel bilancio di previsione è istituito un fondo di riserva
da destinare a spese impreviste o maggiori spese che non sia stato possibile
individuare in sede di predisposizione del bilancio medesimo.
2. Il fondo di riserva non potrà superare il tre per cento del totale
delle spese correnti previste.
Art. 25 - Variazioni e storni di bilancio
1. Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dal Consiglio
del Parco, sono immediatamente esecutive e sono inviate, dopo la pubblicazione,
all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ai fini dell'esercizio
della vigilanza.
2. Le variazioni per nuove e maggiori spese che non abbiano carattere obbligatorio
possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
3. Durante l'ultimo mese dell'esercizio non possono essere adottati provvedimenti
di variazione salvo casi eccezionali da motivare.
4. Le variazioni di bilancio discendenti da utilizzazione del fondo di riserva
e da storni di fondi da un capitolo all'altro nell'ambito della medesima categoria,
sono deliberate dal Comitato esecutivo del parco, sono immediatamente esecutive,
e devono essere trasmesse, per conoscenza, all'Amministrazione vigilante, in
uno al parere del Collegio dei revisori.
Art. 26 - Deliberazione del conto consuntivo
1. Il conto consuntivo del bilancio da redigere in conformità alle
disposizioni di cui agli artt.32, 33, 34, 35, 36 del DPR 18 settembre
1978, n. 696, è sottoposto, almeno trenta giorni prima dalla data
di convocazione del Consiglio, all'esame del Collegio dei Revisori, che
redige apposita relazione.
2. Il conto consuntivo è deliberato entro il mese di aprile successivo
alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso entro venti
giorni dalla data della delibera all'Assessorato Regionale del Territorio e
dell'Ambiente, unitamente alla relazione amministrativa dell'organo interno
di controllo.
Art. 27 - Entrate
1. Le entrate dell'Ente sono costituite da:
a) redditi di beni costituenti il patrimonio dell'Ente;
b) proventi dell'esercizio di attività ordinaria dell'Ente, ivi compresi
eventuali corrispettivi per servizi forniti;
c) dotazioni finanziarie che annualmente l'Assessorato Regionale del Territorio
e dell'Ambiente attribuisce per spese di impianto, di esercizio e per il raggiungimento
delle finalità istitutive;
d) eventuali interventi finanziari derivanti da assegnazioni della Regione,
dello Stato, della Comunità Economica Europea e di enti pubblici e soggetti
privati.
2. Tutte le entrate dell'Ente sono riscosse dall'Istituto di Credito cui è affidato,
in base ad apposita convenzione deliberata dal Comitato Esecutivo del Parco,
il servizio di tesoreria, mediante reversali d'incasso.
3. Eventuali somme pervenute direttamente all'Ente sono annotate nel registro
di cassa di cui al successivo art. 45 e versate al Tesoriere entro il terzo
giorno dal loro arrivo, previa emissione di reversali d'incasso.
4. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi.
Art. 28 - Spese
1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione,
della ordinazione e del pagamento.
2. Le spese sono impegnate secondo le competenze stabilite dalla legge e dal
presente Statuto.
3. Gli impegni non possono superare in nessun caso i limiti consentiti dagli
stanziamenti di bilancio.
4. Di regola gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
Fanno eccezione quelli relativi a:
a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi per i quali l'impegno
può estendersi a più anni, anche se i pagamenti devono essere
contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
b) spese correnti, per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare
la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio
successivo;
c) spese per affitti ed altre continuative ricorrenti, per le quali l'impegno
può estendersi a più esercizi quando ciò rientra nelle
consuetudini o quando il Comitato Esecutivo ne riconosca la necessità o
la convenienza.
5. Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, nessun impegno può essere
assunto a carico del predetto esercizio e la differenza fra somme stanziate
e somme impegnate costituisce economia di bilancio.
6. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono
residui passivi.
Art. 29 - Ordinazione e liquidazione
della spesa
1. Il pagamento della spesa, entro i limiti della previsione di cassa, è ordinato
mediante l'emissione di mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo,
firmati dal Dirigente addetto al servizio.
2. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti
comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, da buoni
di carico, quando si tratta di beni inventariabili, dalla copia degli atti
d'impegno o dall'annotazione degli estremi dell'atto d'impegno e da ogni altro
documento che giustifichi la spesa.
3. La liquidazione degli stipendi, dei salari, delle indennità e di
ogni altra competenza fissa spettante al personale dipendente è effettuata
mediante note di spesa fissa.
4. L'Ente può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa
annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale o bancario a favore del creditore;
b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile,
all'ordine del creditore.
Art. 30 - Forme di controllo
1. L'Ente al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati,
la corretta ed economica gestione delle risorse e la trasparenza dell'attività amministrativa,
attua il controllo di gestione attraverso l'analisi delle risorse acquisite
e la comparazione tra i costi e la qualità e quantità dei
servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente,
l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità della realizzazione
dei predetti obiettivi.
2. Tale controllo è effettuato attraverso apposita struttura. |
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