Capo III - Ordinamento dei servizi e del personale
Art. 19 - Regolamento
di organizzazione dei servizi
1. Il Regolamento di organizzazione dei servizi
definisce, in conformità alla L.R. 15.5.2000,
n.10 e nel rispetto delle altre disposizioni di legge
applicabili, la struttura organizzativa dell'ente e
disciplina i rapporti funzionali tra le sue componenti
in funzione delle esigenze e delle finalità istitutive
dell'ente stesso.
2. Il regolamento di organizzazione dei servizi si informa al principio della
separazione delle competenze, per cui agli organi politico istituzionali competono
esclusivamente funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando
la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione
agli indirizzi impartiti e ai dirigenti competono tutti gli atti di gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
3. Nel regolamento di organizzazione dei servizi sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura
dell'ente e dei funzionari ad essa preposti, nonché il raccordo degli
apparati amministrativi con gli organi politico - istituzionali in modo che
siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione
dell'Ente, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
Art. 20 - Personale
1. Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla dotazione
organica ed assegnato alle strutture in cui si articola l'organizzazione
amministrativa dell'Ente;
2. Al personale dell'Ente si applica, di massima, lo stato giuridico ed il
trattamento economico previsto dalle leggi regionali e dai contratti collettivi
di categoria del personale dipendente dalla Regione Siciliana.
3. Al personale addetto alla vigilanza compete il trattamento economico e lo
stato giuridico degli agenti e sottufficiali del Corpo Forestale Regionale,
ivi compreso il trattamento previsto dall'art.42, primo comma, della L.R. 29
ottobre 1985, n.41.
4. Il personale di vigilanza, cui sono riconosciute, ai sensi dell'art.39 della
L.R. 6 maggio 1981 n.98, le funzioni previste dall'art.3 della L.R. 5 aprile
1972, n.24, dovrà essere munito di una tessera di riconoscimento rilasciata
dal Presidente, dovrà portare un fregio distintivo della sua funzione
ed è tenuto a prestare anche servizio nei giorni festivi, fermo restando
il diritto al giorno di riposo settimanale.
5. Le mansioni per cui è obbligatorio l'uso di una divisa saranno fissate
nel regolamento di cui all'art.19.
6. Il regolamento di organizzazione dei servizi potrà inoltre, prevedere
forme di utilizzazione dei soggetti che svolgono attività autorizzata
di guide alpine e di personale straordinario.
7. Il personale dell'Ente sarà soggetto all'assicurazione generale obbligatoria
presso l'istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazioni Pubbliche
(I.N.P.D.A.P.).
Art. 21 - Formazione ed aggiornamento
del personale
1. L'Ente assicura la formazione professionale del personale attraverso
corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale
in conformità a quanto previsto in materia dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti e dal contratto collettivo di categoria
del personale dipendente dalla Regione Siciliana.
Art. 22 - Il Direttore
1. Il Direttore del Parco è nominato tra i soggetti in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 6 della L.R. 15 maggio 2000, n.10.
2. Il Direttore dell'Ente Parco esercita le funzioni, i compiti ed i poteri
di cui all'art.7 della L.R. 15 maggio 2000, n.10, e all'art.12 della L.R. 6
maggio 1981 n.98, e succ.modif. e integrazioni, ed in particolare svolge i
seguenti compiti:
a) È responsabile della conservazione del Parco ed esercita la vigilanza
sulle attività che si svolgono all'interno del Parco;
b) Formula proposte ed esprime pareri al Presidente del Parco ed agli organi
deliberanti collegiali sulle materie di rispettiva competenza;
c) Cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal
Presidente del Parco e dagli organi deliberativi collegiali, secondo le rispettive
competenze;
d) Attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici
progetti e gestioni, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire
e attribuisce ai medesimi le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali,
sentiti i dirigenti medesimi;
e) Richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'Ente e risponde
agli organi di controllo sugli atti di competenza, e propone agli organi di
indirizzo politico - amministrativo le richieste di pareri alle autorità amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Giustizia Amministrativa, per il tramite dell'Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente;
f) Svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di
gestione dei rapporti sindacali e di lavoro anche in sede di contrattazione
aziendale;
g) Cura i rapporti con gli Uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali
nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politico - amministrativa, sempre che tali rapporti non siano espressamente
affidati ad apposito ufficio ed organo;
h) Svolge, inoltre, tutte le funzioni e i compiti che la legge, lo Statuto,
i regolamenti o gli atti di indirizzo assunti dagli organi dell'Ente gli attribuiscono.
3. Il Direttore riferisce correntemente al Presidente dell'Ente ed al Comitato
Esecutivo sull'attività svolta ed in tutti i casi in cui venga richiesto
o ritenuto opportuno.
4. Gli atti ed i provvedimenti adottati dal Direttore di cui al presente articolo
sono definitivi. |
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