Capo II - Organi e relative attribuzioni
Art. 4 - Organi
Sono organi dell'Ente:
1. Il Presidente
2. Il Consiglio del Parco
3. Il Comitato Esecutivo
4. Il Collegio dei revisori.
Art. 5 - Competenze ed attribuzioni del Presidente
1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione,
previa delibera della Giunta Regionale.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne indirizza e coordina
l'attività ed adotta tutti gli atti di governo che non rientrano nelle
competenze del Consiglio e del Comitato Esecutivo.
3. Il Presidente esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dai regolamenti
e dal presente statuto. In particolare:
a) Convoca e presiede il Consiglio del Parco ed il Comitato Esecutivo, determinandone
gli argomenti da trattare;
b) Adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo,
sottoponendoli alla ratifica dello stesso, nella prima riunione successiva
alla loro adozione;
c) Adotta direttive ai fini della migliore attuazione degli obiettivi, dei
piani, programmi e delle altre deliberazioni del Consiglio del Parco e del
Comitato Esecutivo, nonché per il miglioramento della funzionalità e
dell'imparzialità dell'Amministrazione;
d) Emana direttive in materia di rapporti con l'Unione Europea, con altri organismi
internazionali, nazionali e regionali, con le organizzazioni degli imprenditori,
con gli organismi di informazione;
e) Promuove con ogni adeguata iniziativa, lo sviluppo economico dell'area di
competenza.
Art. 6 - Competenze ed attribuzioni
del Vicepresidente
1. Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio del Parco, sostituisce
il Presidente in caso di assenza o impedimento;
2. Adotta tutti i provvedimenti amministrativi che per delega del Presidente
sono attribuiti alla sua competenza;
Art. 7 - Competenze ed attribuzioni
del Consiglio del Parco
1. Il Consiglio del Parco è composto in conformità a
quanto stabilito dalla L.R. 6 maggio 1981, n.98 e successive modifiche
ed integrazioni, è il massimo organo deliberante dell'Ente preposto
alle attività generali di programmazione, indirizzo e controllo.
In particolare:
a) Adotta lo statuto e il regolamento interno di funzionamento;
b) Delibera, previo parere del collegio dei revisori dei conti, il bilancio
preventivo e il bilancio consuntivo;
c) Adotta, sentito il Comitato tecnico scientifico, il piano territoriale del
Parco di cui all'art.18 della L.R. 6 maggio, n.98 e successive modifiche e
integrazioni;
d) Adotta il programma pluriennale economico sociale di cui all'art. 19 della
L.R. 98/81 e successive modifiche e integrazioni;
e) Delibera il programma triennale di intervento;
f) Adotta il regolamento del parco, di cui all'art.10 della L.R. 98/81 e successive
modifiche e integrazioni;
g) Delibera i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dei servizi interni, con la specifica dell'organico e la disciplina dello stato
giuridico e del trattamento economico del personale;
h) Delibera gli atti relativi al patrimonio immobiliare dell'Ente (acquisizioni,
vendite, cessioni, permute, mutui) e variazioni da apportarsi ad esso;
i) Delibera, previo parere del collegio dei revisori dei conti, sulla inesigibilità dei
crediti;
j) Designa propri componenti per la partecipazione a commissioni, collegi,
secondo le norme che ne disciplinano le relative composizioni;
k) Promuove studi ed iniziative atte a favorire la conoscenza, il miglioramento
e lo sviluppo del Parco;
l) Richiede pareri al Comitato tecnico scientifico sulle materie previste dalla
legge;
m) Ratifica i provvedimenti adottati dal Comitato Tecnico Scientifico nei casi
di urgenza;
n) Si pronuncia sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte
per iniziativa del Presidente;
o) Adotta il regolamento per la utilizzazione del simbolo del Parco da parte
di soggetti che svolgono attività produttive, commerciali, turistiche
e sportive, compatibili con le finalità del Parco stesso;
p) Adotta eventuali modifiche allo statuto da assumersi con il voto favorevole
dei 4/5 dei componenti il Consiglio;
q) Delibera su tutti gli altri affari attribuiti alla sua competenza dalla
legge e dal presente statuto.
Art. 8 - Convocazione del Consiglio
del Parco
1. Il Consiglio del Parco si riunisce, almeno due volte l'anno, per
determinazione del Presidente o di chi ne fa le veci o su richiesta motivata
di un quinto dei componenti del Consiglio o del Collegio dei Revisori
dei Conti, quest'ultimo limitatamente alle questioni di proprio competenza.
2. L'avviso di convocazione, con la indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo dell'adunanza e degli affari da trattare, deve essere spedito almeno
otto giorni prima di quello fissato per la riunione ed, in caso di urgenza,
almeno 48 ore prima della adunanza.
3. L'avviso di convocazione è recapitato, a mezzo raccomandata postale
a ciascun Consigliere presso la sede dell'Ente Locale che rappresenta.
4. E' ammessa, nei casi di urgenza, la convocazione a mezzo fax o e-mail.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte da un dipendente con
qualifica non inferiore a funzionario direttivo, nominato dal Presidente.
6. Il segretario redige i verbali delle adunanze che, approvati nella stessa
o successiva adunanza, vengono sottoscritti dal Presidente e dal segretario
medesimo.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
8. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato all'albo pretorio dell'Ente
Parco lo stesso giorno in cui viene inviato ai Consiglieri.
Art. 9 - Validità delle adunanze
2. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri
in carica; la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora
della seduta.
3. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale,
la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno
e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Per la validità delle deliberazioni, anche nella seduta di prosecuzione, è richiesta
la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
Art. 10 - Diritto di accesso
1. I Consiglieri dell'Ente Parco, per l'effettivo esercizio delle
loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati
dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di
avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di
ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.
Art. 11 - Competenze ed attribuzioni
del Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo è composto in conformità a
quanto disposto dalla L.R. 98/81 e successive modifiche e integrazioni.r.6
maggio 1981, n.98.
2. Al Comitato Esecutivo sono attribuiti le funzioni e i compiti di cui all'art
15 della L.R. 98/81 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei
principi stabiliti dalla L.R. del 15 maggio 2000, n.10 e dal presente Statuto.
3. Il Comitato Esecutivo delibera tutti i regolamenti dell'Ente che non sono
di competenza del Consiglio, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
e dal presente statuto.
4. Il Comitato Esecutivo esercita, inoltre, ogni altra competenza non attribuita
al Consiglio del Parco.
Art. 12 - Convocazione e validità delle
adunanze del Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo è convocato per determinazione del
Presidente, previo avviso da spedire almeno 48 ore prima dell'adunanza,
eccetto che nei casi di urgenza;
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della
maggioranza dei componenti e per la validità delle deliberazioni il
voto favorevole della maggioranza dei presenti;
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I verbali delle sedute sono redatti dal funzionario, cui sono attribuite
le funzioni di Segretario del Consiglio;
5. Dal Comitato Esecutivo decadono i componenti che non rivestono più la
qualifica di consiglieri del Parco.
Art. 13 - Competenze ed attribuzioni
del Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di vigilanza sull'attività contabile
- finanziaria dell'Ente;
2. Il Collegio dei Revisori può partecipare, senza diritto di voto,
alle sedute del Consiglio del Parco;
3. Il Collegio riferisce almeno semestralmente al Presidente dell'Ente ed all'Assessore
Regionale del Territorio ed Ambiente sull'attività di controllo concernente
l'attività dell'Ente;
4. I Revisori non possono far parte di commissioni o comitati comunque istituiti
nell'ambito dell'Ente, né ricevere incarichi di studio o di consulenza;
5. In particolare il Collegio dei Revisori esercita le seguenti funzioni:
a) Esamina il bilancio di previsione quello consuntivo da trasmettere all'Assessorato
Regionale del Territorio e dell'Ambiente unitamente alle proprie relazioni
contenenti, fra l'altro, per il bilancio di previsione, le valutazioni in ordine
alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese
e, per il bilancio consuntivo, l'attestazione sulla corrispondenza delle risultanze
di bilancio alle scritture contabili, nonché le valutazioni in ordine
alla regolarità ed economicità della gestione;
b) Esegue almeno una volta ogni trimestre una verifica alla cassa ed ai valori
dell'Ente o da questo ricevuti in cauzione ed alle scritture del cassiere;
analoga verifica effettua nel caso di cambiamento del cassiere. Le verifiche
effettuate devono constare da apposito verbale;
c) Può in qualsiasi momento, chiedere al Presidente dell'Ente notizie
e chiarimenti sull'andamento della gestione e su determinati atti di essa;
d) Esprime parere sulla inesigibilità dei crediti.
6. Il Collegio dei Revisori esercita ogni altra attività prevista dalla
legislazione vigente.
Art. 14 - Convocazione del Collegio
dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente del
Collegio con un preavviso da spedire almeno 48 ore prima, salvo i casi
d'urgenza.
2. I revisori possono esercitare le attribuzioni del collegio, anche singolarmente.
3. Il Collegio, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale della collaborazione
degli uffici dell'Ente.
Art. 15 - Il Comitato Tecnico Scientifico
1. Il Comitato Tecnico Scientifico, composto e regolato in conformità al
disposto dell'art.16 della l.r. 6 maggio 1981, n.98 e successive modifiche
ed integrazioni, esprime pareri su ogni questione riguardante i valori
ambientali e lo sviluppo delle risorse del Parco, su richiesta del Consiglio,
del Comitato Esecutivo, del Presidente e del Direttore.
2. Le materie per le quali è obbligatorio il parere e la natura del
parere sono determinate dalle disposizioni contenute nella L.R. 6 maggio 1981,
n.98 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 16 - Convocazione del Comitato
Tecnico Scientifico
1. Il Comitato Tecnico Scientifico, nominato con decreto dell'Assessore
regionale per il Territorio e l'Ambiente, è convocato dal suo
Presidente, con un preavviso da spedire almeno 3 giorni prima della seduta,
salvo i casi di urgenza.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della
maggioranza dei componenti.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico delibera a maggioranza dei presenti ed in
caso di parità prevale quello del Presidente.
3. I pareri espressi, trascritti in apposito registro numerato, sono comunicati
dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico al Presidente del Parco, che
li trasmetterà agli organi che ne abbiano fatto richiesta.
4. Il Comitato, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale di un dipendente
con qualifica non inferiore a funzionario direttivo designato dal Presidente
dell'Ente, con mansioni di segretario.
5. Decadono dalla carica i componenti non di diritto che, senza giustificato
motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Comitato stesso.
6. La decadenza è dichiarata dall'Assessore Regionale del Territorio
e dell'Ambiente, su proposta del Comitato stesso, che la formula sentiti gli
interessati con preavviso di almeno dieci giorni.
Art. 17 - Indennità di presenza
1. Le indennità spettanti ai componenti del Consiglio, del
Comitato esecutivo nonché ai revisori dei conti sono stabilite
con delibera della Giunta di Governo. La determinazione dei compensi
spettanti ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico è di
competenza del Comitato esecutivo.
2. La stessa indennità è corrisposta alle medesime condizioni,
per l'effettiva partecipazione alle sedute di eventuali commissioni consiliari
formalmente istituite e convocate.
3. Le indennità di cui sopra non sono tra loro cumulabili nell'ambito
della medesima giornata.
Art. 18 - Missioni
1. Ai componenti degli Organi dell'Ente che, per ragioni del loro
mandato, si rechino in missione, fuori dell'ambito territoriale cui si
riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese
di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di
missione alle condizioni e per l'ammontare stabiliti per il più alto
livello burocratico dell'Ente.
2. Agli stessi competono, altresì, le anticipazioni previste dalle leggi
regionali.
3. La liquidazione del rimborso delle spese e/o della indennità di missione è fatta
su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di
viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e della dichiarazione sulla
durata della missione stessa.
4. Le missioni di cui al presente articolo dovranno essere preventivamente
autorizzate dal Presidente. |
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