Capo I - Finalità e disciplina per l'ordinamento
ed il funzionamento
Art.1 - Finalità
1. L'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara è ente
di diritto pubblico che ha amministrazione e rappresentanza
propria ed è sottoposto a controllo, vigilanza e
tutela dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.
2. L'Ente ha il compito di provvedere alla gestione del Parco naturale fluviale
dell'Alcantara, istituito ai sensi dell'art.129 della legge regionale 3 maggio
2001, n.6, al fine di perseguire:
a) la protezione, conservazione e salvaguardia dell'ecosistema fluviale, dell'ambiente
naturale e del paesaggio;
b) il recupero dei valori naturali presenti nell'ambito del Parco e il ripristino
di quelli degradati ;
c) il corretto uso del territorio costituente il Parco, programmando e progettando
gli interventi necessari per le finalità istituzionali del Parco e realizzando
le relative opere direttamente o mediante delega ai Comuni interessati;
d) l'uso sociale e pubblico dei beni ambientali, favorendo le attività culturali
e ricreative, nonché quelle turistiche e sportive compatibili con le
esigenze prioritarie di tutela;
e) la promozione della ricerca scientifica e dell'educazione ambientale;
f) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale attinente
ai settori di attività dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art.4
della l.r. 98/81 lett. e).
3. Per il raggiungimento di tali finalità l'Ente può associarsi
e/o consorziarsi con altri soggetti pubblici e privati, anche con ricorso alla
sottoscrizione di quote di capitale, previa autorizzazione deliberata dal Consiglio
del parco su proposta del Comitato esecutivo.
Art. 2 - Principi organizzativi
1. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente Parco fluviale dell'Alcantara
sono regolati dalle norme della l.r. 6 maggio 1981, n.98, e successive
modificazioni ed integrazioni, dalle disposizioni contenute nei Decreti
dell' Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente n. 329/XI del
18.5.2001 e n.393/XI dell'11.6.2001, dal regolamento di organizzazione
di cui all'art.1 comma 3 L.R. 15 maggio 2000 e dal presente Statuto.
2. L'Ente Parco ha sede legale in Francavilla di Sicilia.
3. Nel Comune di Castiglione di Sicilia ha sede il Centro di ricerca, formazione
ed educazione ambientale sugli ecosistemi fluviali dell'Ente Parco Fluviale
dell'Alcantara.
4. Al fine di procedere ad un razionale programma di decentramento l'Ente ha,
altresì la facoltà di istituire propri uffici periferici anche
in altri Comuni, ivi compresa la realizzazione di centri museali o di iniziativa
culturale o promozionale, previsti nei programmi di attività del Parco.
Art. 3 - Nome e simbolo del Parco
1. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome
di Ente Parco Fluviale dell'Alcantara e con il simbolo approvato dal
Consiglio del Parco.
2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del
proprio simbolo. |
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