Regolamento sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo
- appalto
Art. 1
- E' istituito l'albo delle imprese di fiducia dell'ENTE PARCO FLUVIALE
dell'ALCANTARA per l'affidamento dei lavori mediante cottimo - appalto, ai
sensi dell'art. 24/bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto
dall'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art.
17 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.
Art. 2
- Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che ha
sostituito l'art. 8, comma 11 quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, sono iscritte all'albo di cui all'art. 1 le imprese che siano in possesso
di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata
ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero
le imprese che abbiano i seguenti requisiti:
- per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane,
istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo è esclusivamente la
presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo
albo camerale;
- per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione
produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'albo
è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno
due anni, al registro prefettizio;
- per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui
alle lettere a) e b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo
sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta
per cento.
Art. 3
- Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza
all'ENTE PARCO FLUVIALE dell'ALCANTARA, specificando le categorie dei lavori
per cui si chiede l'iscrizione, corredandola con i seguenti documenti e certificati:
- certificato di iscrizione alla S.O.A. ovvero, nei casi previsti dall'art.
2, lettera a), certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica
dell'impresa e, nei casi previsti dall'art. 2, lettera b), certificato
di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; nei casi previsti
dall'art. 2, lettera c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante,
attestante che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di iscrizione all'albo non sia inferiore all'importo
di E 150.000, ridotti del 50%;
- dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza
delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lettere a), d), e),
f), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.
- L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la
comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994,
n. 490 e successive modificazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza
l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile
del procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione
all'albo entro il 31 dicembre di ogni anno.
- Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi,
registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata
con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà dell'Ente Parco di verificare
la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art.
41 dello stesso decreto.
Art. 4
- L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
- Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni
dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini
del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
- Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni decorrono in sede
di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande
di nuova iscrizione devono essere presentate dagli interessati entro il 31
ottobre di ogni anno. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo precedente.
- Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere a) e b) dell'art.
2, diversamente da quelle di cui alla lettera c) del medesimo articolo, non
sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei
requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
- Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti
nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del
presente regolamento.
- Alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di
cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte dell'ENTE PARCO FLUVIALE
dell'ALCANTARA della pubblicazione del medesimo albo nella Gazzetta Ufficiale
della Regione. (G.U.R.S.).
Art. 5
- L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico
dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
- sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta,
di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
- siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua
natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale
richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione
di una delle misure di prevenzione, di cui all. 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 e successive modificazioni;
- siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità
nell'esecuzione dei lavori;
- sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità
dei rapporti con la stazione appaltante;
- sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare
rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro;
- sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2
del precedente art. 4.
- Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento
è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico,
se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico,
se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico
se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
- Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g)
del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.
- Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto:
dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici
giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento
e del termine per l'adozione del provvedimento finale.
Art. 6
- In armonia con il disposto di cui all'art. 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, sono cancellati
dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato
l'attività;
- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo
opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione
all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure
di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta
salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art.
445, comma 2, del codice di procedura penale;
- che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme
in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale
dei lavori pubblici;
- che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori
affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;
- che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
- che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.
- Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto:
dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici
giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento
e del termine per l'adozione del provvedimento finale.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo,
la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati
nel secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 7
- Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle
offerte, l'Ente spedisce, ad un minimo di cinque imprese iscritte all'albo,
raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.
L'avviso va altresì reso pubblico secondo le modalità previste dall'ordinamento
dell'Ente Parco. Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte
di tutte le imprese iscritte all'albo.
- Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre
imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.
- Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi - appalto ad imprese nei
cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.
- Qualora non risultino iscritte all'albo almeno cinque imprese, l'Ente può
invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti
richiesti per l'affidamento dei lavori.
Art. 8
- Il presente regolamento-tipo sostituisce quello emanato con decreto del
Presidente della Regione 25 novembre 1993 e costituisce per l'Amministrazione
regionale, in quanto compatibile, il regolamento di cui all'art. 20 della
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come modificato dall'art. 17 della legge
regionale 19 maggio 2003, n. 7, che ha aggiunto l'art. 24 bis alla legge
11 febbraio 1994, n. 109.
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