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Regolamento recante i criteri per l'attività erogativa dell'Ente Parco

Art. 1

L’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara concede contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a favore di Enti, Associazioni, soggetti pubblici e privati, per manifestazioni, convegni, mostre, incontri, sagre e altre iniziative a carattere locale, nazionale od internazionale e che, per il perseguimento di finalità di promozione, salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali, storiche ed etnoantropologiche del territorio del Parco, ovvero per l'alto valore scientifico, turistico, sociale o culturale, ovvero per la partecipazione di importanti personalità del mondo scientifico e culturale, assumono particolare rilievo per la politica di comunicazione e di tutela e valorizzazione delle risorse naturali dell ’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara.

Art. 2

I soggetti che intendano accedere ad un contributo ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, devono presentare domanda in carta libera, a firma del legale rappresentante o suo delegato, indicando:

  1. l'esatta denominazione del soggetto richiedente, la sua natura giuridica, la sede, il numero di codice fiscale o di partita IVA, la fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante
  2. le generalità del legale rappresentante
  3. dettagliata relazione illustrativa della manifestazione
  4. data e luogo di svolgimento della manifestazione
  5. bilancio preventivo della manifestazione
  6. fotocopia autenticata dello statuto dell'ente.

Le istanze devono essere presentate prima dello svolgimento della manifestazione per la quale si richiede il contributo, con un congruo anticipo, di regola non inferiore a quindici giorni.

Art. 3

La misura del contributo è determinata in modo discrezionale, in relazione all'importanza della manifestazione ed alle finalità perseguite dal soggetto promotore.
Si tiene conto in particolare della durata della manifestazione e del suo contenuto, secondo quanto indicato all ’art.1.

Art. 4

Il contributo può essere erogato solo per il pagamento delle seguenti categorie di spese: pubblicità e promozione, cartellonistica, spese postali, oneri di agenzia e segreteria organizzativa e scientifica, locazione spazi congressuali o per lo svolgimento dell'iniziativa, compensi ai relatori e/o ai soggetti di cui, in vario modo, si avvale l'iniziativa, spese di viaggio e soggiorno di relatori, oratori, autorità personalità partecipanti a vario titolo all'iniziativa, traduzioni e relativi impianti, trasporto e alloggio degli ospiti, cene, pranzi, colazioni, buffet, cocktail, ricevimenti, kit congressuali, programma accompagnatori, omaggi, pubblicazione atti, spese varie di organizzazione, oneri Siae, noleggio attrezzature tecniche, forniture di beni e servizi pertinenti alla realizzazione dell’iniziativa.

Art. 5

Le spese di cui al precedente art. 4 dovranno essere documentate fino al raggiungimento di un importo non inferiore a quello concesso dall'Ente Parco a titolo di contributo, attraverso la presentazione, entro e non oltre 90 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, della seguente documentazione:

  1. fatture in copia per un importo non inferiore al contributo concesso, debitamente quietanzate e intestate al soggetto che ha realizzato la manifestazione. Le fatture relative ai servizi alberghieri devono essere accompagnate da un elenco nominativo dei beneficiari che hanno usufruito dei servizi. Il contributo non riguarda i c.d. "extra". I biglietti aerei dovranno essere prodotti in originale, con esclusione di qualsiasi prepagato o di altra diversa documentazione di spesa.
  2. Relazione illustrativa sulla manifestazione realizzata.
  3. Bilancio consuntivo della manifestazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti giustificativi sulla manifestazione ammessa a contributo.

Art. 6

Le responsabilità civili, penali e amministrative derivanti dalle attività e dalle manifestazioni ammesse a contributo sono esclusivamente a carico dei soggetti promotori delle iniziative.

Art. 7

Nell'ipotesi in cui la manifestazione non dovesse svolgersi nella data indicata oppure secondo il programma prodotto dai soggetti richiedenti, l'Ente si riserva la facoltà di revocare il contributo assegnato.

Art. 8

L'Ente si riserva di intervenire con un proprio rappresentante per il controllo dello svolgimento dell'iniziativa finanziata.

 

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