Regolamento recante i criteri per l'attività erogativa
dell'Ente Parco
Art. 1
L’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara
concede contributi, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, a favore di Enti, Associazioni, soggetti
pubblici e privati, per manifestazioni, convegni, mostre,
incontri, sagre e altre iniziative a carattere locale,
nazionale od internazionale e che, per il perseguimento
di finalità di promozione, salvaguardia e valorizzazione
delle risorse ambientali, storiche ed etnoantropologiche
del territorio del Parco, ovvero per l'alto valore
scientifico, turistico, sociale o culturale, ovvero
per la partecipazione di importanti personalità del
mondo scientifico e culturale, assumono particolare
rilievo per la politica di comunicazione e di tutela
e valorizzazione delle risorse naturali dell ’Ente
Parco Fluviale dell’Alcantara.
Art. 2
I soggetti che intendano accedere ad un contributo
ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, devono
presentare domanda in carta libera, a firma del legale
rappresentante o suo delegato, indicando:
- l'esatta denominazione del soggetto richiedente,
la sua natura giuridica, la sede, il numero di codice
fiscale o di partita IVA, la fotocopia di un documento
di riconoscimento del legale rappresentante
- le generalità del legale rappresentante
- dettagliata relazione illustrativa della manifestazione
- data e luogo di svolgimento della manifestazione
- bilancio preventivo della manifestazione
- fotocopia autenticata dello statuto dell'ente.
Le istanze devono essere presentate prima dello svolgimento
della manifestazione per la quale si richiede il contributo,
con un congruo anticipo, di regola non inferiore a
quindici giorni.
Art. 3
La misura del contributo è determinata in
modo discrezionale, in relazione all'importanza della
manifestazione ed alle finalità perseguite dal
soggetto promotore.
Si tiene conto in particolare della durata della manifestazione e del suo
contenuto, secondo quanto indicato all ’art.1.
Art. 4
Il contributo può essere erogato solo per
il pagamento delle seguenti categorie di spese: pubblicità e
promozione, cartellonistica, spese postali, oneri di
agenzia e segreteria organizzativa e scientifica, locazione
spazi congressuali o per lo svolgimento dell'iniziativa,
compensi ai relatori e/o ai soggetti di cui, in vario
modo, si avvale l'iniziativa, spese di viaggio e soggiorno
di relatori, oratori, autorità personalità partecipanti
a vario titolo all'iniziativa, traduzioni e relativi
impianti, trasporto e alloggio degli ospiti, cene,
pranzi, colazioni, buffet, cocktail, ricevimenti, kit
congressuali, programma accompagnatori, omaggi, pubblicazione
atti, spese varie di organizzazione, oneri Siae, noleggio
attrezzature tecniche, forniture di beni e servizi
pertinenti alla realizzazione dell’iniziativa.
Art. 5
Le spese di cui al precedente art. 4 dovranno essere
documentate fino al raggiungimento di un importo non
inferiore a quello concesso dall'Ente Parco a titolo
di contributo, attraverso la presentazione, entro e
non oltre 90 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa,
della seguente documentazione:
- fatture in copia per un importo non inferiore
al contributo concesso, debitamente quietanzate e
intestate al soggetto che ha realizzato la manifestazione.
Le fatture relative ai servizi alberghieri devono
essere accompagnate da un elenco nominativo dei beneficiari
che hanno usufruito dei servizi. Il contributo non
riguarda i c.d. "extra". I biglietti aerei
dovranno essere prodotti in originale, con esclusione
di qualsiasi prepagato o di altra diversa documentazione
di spesa.
- Relazione illustrativa sulla manifestazione realizzata.
- Bilancio consuntivo della manifestazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di
richiedere ulteriori documenti giustificativi sulla
manifestazione ammessa a contributo.
Art. 6
Le responsabilità civili, penali e amministrative
derivanti dalle attività e dalle manifestazioni
ammesse a contributo sono esclusivamente a carico dei
soggetti promotori delle iniziative.
Art. 7
Nell'ipotesi in cui la manifestazione non dovesse
svolgersi nella data indicata oppure secondo il programma
prodotto dai soggetti richiedenti, l'Ente si riserva
la facoltà di revocare il contributo assegnato.
Art. 8
L'Ente si riserva di intervenire con un proprio rappresentante
per il controllo dello svolgimento dell'iniziativa
finanziata.
|
|
|